Regolamento per l’esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione per i procedimenti concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio (artt. 19 e 20 L.R. 3.1.2005, n. 1)

Ultimo aggiornamento:10 Aprile, 2018

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(approvato con Del. C.P. n.257 del 24/07/2008)

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione della Provincia di Pistoia, ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Finalità

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire ai cittadini, singoli o associati, l’esercizio del diritto di partecipazione e si applicano a tutti i procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio, comunque denominati, di competenza della Provincia di Pistoia. Per strumenti della pianificazione territoriale si intendono il Piano Territoriale di
Coordinamento e sue varianti. Per atti di governo del territorio si intendono i piani ed i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata, comunque denominati, qualora incidano sull’assetto costituito dagli strumenti ed atti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazione di essi.

Art. 3 – Istituzione e nomina

Il Garante della Comunicazione è nominato dal Presidente della Provincia. 
Il Garante è scelto tra il personale in servizio all’interno dell’Ente. 
Il Garante della Comunicazione resta in carica per tutto il periodo occorrente alle procedure di pianificazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento e comunque fino alla presentazione del rapporto consuntivo di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
L’incarico di Garante della Comunicazione è incompatibile, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della legge regionale 1/2005, con l’incarico di Responsabile del Procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio di competenza provinciale.

Art. 4 – Funzioni e compiti del Garante

Il Garante assume ogni iniziativa utile nelle fasi di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza della Provincia, al fine di assicurare una appropriata informazione e rendere effettiva ed efficace la partecipazione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini ai procedimenti di cui all’art. 2.
Ai fini di cui al comma 1 il Garante:
- a) fissa i criteri per garantire la partecipazione dei cittadini predisponendo il Piano della comunicazione;
- b) collabora con il Responsabile del Procedimento affinché siano fornite informazioni comprensibili e propone eventuali integrazioni dell’informazione sia sotto il profilo del contenuto che delle modalità;
- c) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
- d) redige un rapporto consuntivo sull’attività svolta ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 1/2005.
Il Garante promuove e organizza iniziative di informazione al territorio e provvede alla comunicazione all’interno dell’Ente.

Art. 5 – Rapporto sull’attività

Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 1/2005 per certificare le iniziative intraprese ed i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all’art. 16, comma 3 della legge regionale 1/2005.Il rapporto è allegato, a cura del Responsabile del Procedimento, a tutti gli strumenti
della pianificazione territoriale e agli atti del governo del territorio di competenza della Provincia, al momento dell’adozione e dell’approvazione da parte del Consiglio Provinciale.
Nel rapporto consuntivo il Garante:
- esplicita le modalità informative che, su iniziativa del Responsabile del Procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l’espletamento delle fasi del procedimento;
- b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale- 
accoglimento nelle sedi competenti;
- c) riferisce della misura in cui l’attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all’esigenza di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.

Art. 6 – Rapporti interni

Il Garante opera in rapporto di costante coordinamento e collaborazione con il Responsabile del Procedimento e con gli Uffici coinvolti nelle procedure.
Gli Uffici, tramite il Responsabile del Procedimento, trasmettono tempestivamente i materiali, i documenti e quanto altro contenga informazioni utili per una corretta informazione e partecipazione dei cittadini.
Il Garante provvede alla comunicazione interna mediante la redazione di note informative.

Art. 7 – Forme e modalità di comunicazione

Il Garante della Comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:
- a) redigere note informative da trasmettere ai Servizi Informatici per la pubblicazione sul sito web della Provincia, all’U.R.P. all’Ufficio Stampa ed alle sedi della Provincia aperte al pubblico;
- b) assicurare ai cittadini la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall’Amministrazione Provinciale;
- c) svolgere, in accordo con l’Amministrazione Provinciale, un ruolo informativo verso i Comuni ed i cittadini singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento;
- d) promuovere ogni altra iniziativa utile a favorire la massima informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati.

Art. 8 – Risorse per l’esercizio della funzione

L’Ufficio del Garante della Comunicazione ha sede presso la Direzione Generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Garante della Comunicazione si avvale delle strutture e del personale della Provincia. La Giunta, tenendo conto del quadro generale delle risorse e degli obiettivi da perseguire, assicura al Garante la disponibilità di mezzi adeguati.


Art. 9 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle leggi di riferimento.

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